Falsità sull’art.18

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In questi giorni in tanti sentono l’irrefrenabile ed incontenibile necessità di sproloquiare sull’art.18 dello Statuto dei lavoratori (che è del maggio 1970, quindi in vigore da 42 anni!).
Ristabiliamo innanzitutto chiarezza e verità:
- l’art. 18 non fa altro che abbassare l’applicabilità per le aziende da oltre 35 ad oltre 15 dipendenti, dando inoltre al giudice la facoltà di intimare al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato INDIVIDUALMENTE senza l’osservanza delle norme già stabilite dalla legge 604 del 1966, cioè senza “giusta causa” o “giustificato motivo” “determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva,all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, e che “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”;
- I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla legge 223 del 1991 per “ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale” e “in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, per un minimo di “almeno 5 licenziamenti”.
Quindi, NON È VERO che l’art. 18 impedisce i licenziamenti, anche per motivi economici; NON È VERO che è un ostacolo alla competitività; NON È VERO che è pernicioso per lo sviluppo dell’Italia; NON È VERO che impedirebbe investimenti esteri; NON È VERO che è un freno per la crescita, ed altre stupidaggini più o meno simili, etc. È vero invece che l’art.18 rappresenta una tutela contro i licenziamenti discriminatori.
Appare quindi, evidente e senza dubbio, che chi continua ad identificare in modo falso e strumentale, nell’art.18 lo scandalo da rimuovere, o è ignorante oppure in malafede, in quanto nasconde l’idea di cogliere l’occasione per regolare definitivamente i conti con ciò che rimane delle conquiste sindacali e di civiltà degli anni ’70, riaffermando indirettamente anche il dominio ideologico del “dio denaro”, che giustifica tutto in nome del profitto del capitalismo neo-liberista.
A dimostrazione, basterebbe ricordare il “Patto per l’Italia” del luglio 2002 tra l’allora governo Berlusconi/Bossi e Cisl–Uil (che iniziò una lunga stagione di accordi confederali separati, fino alla ricomposizione del 28 giugno scorso), che già conteneva modifiche all’art.18, che nei 4 anni successivi di legislatura non divennero mai legge; a conferma che quella manomissione era strumentale e finalizzata ad ottenere la frantumazione sindacale quale presupposto per l’indebolimento del mondo del lavoro (come è poi accaduto).
Il frenetico attivismo mediatico di molti nel chiedere la cancellazione dell’obbligo del reintegro, sostituendolo con un indennizzo economico, nasconde la vera motivazione ispiratrice: la reintroduzione dell’arbitrio, della discrezionalità assoluta, dei soprusi e delle prepotenze, da parte di qualsiasi datore di lavoro (se non fosse più obbligato al rispetto di tali norme) nei confronti di ogni lavoratore, aprendo così la strada al dominio assoluto dei “padroni” in puro stile e stampo ottocentesco, relegando i lavoratori al ruolo di sottomessi e senza “voce” (pena il licenziamento), alla loro mercè, al subire ricatti permanenti, altro che salvaguardia della dignità della persona (e del lavoratore). Un autoritarismo, gabellato per modernità e competitività; nemico della libertà (individuale) e della democrazia (la possibilità di espressione).
Un’altra forzatura sbagliata e ricorrente è quella di identificare il rapporto a tempo indeterminato come “posto fisso”. È errata, perché il “posto fisso” esiste soltanto nel pubblico impiego (tant’è che lo Statuto dei lavoratori non si applica nei rapporti di lavoro pubblici), nel privato esiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non garantito, vedi i licenziamenti che soprattutto negli ultimi tempi, sono diventati una pratica normale e diffusa) ed oltre 40 forme di rapporti di lavoro precari. A sostegno della tesi della flessibilità nel mercato del lavoro si utilizza anche l’argomento della indisponibilità alla mobilità, cioè passare da un posto di lavoro ad un altro, ma il perché di tanta diffidenza e ritrosia deriva dal fatto che la quasi totalità dell’offerta è da lavoro stabile a lavoro instabile, anziché da stabilità a stabilità; quindi è la precarietà (con le tutele nell’inattività forzata) il vero, grande problema del mercato del lavoro, la cui soluzione passa sia per una drastica riduzione del numero dei rapporti di lavoro non stabili, sia nell’annullare il vantaggio contributivo del lavoro precario (motivo principale della sua grande diffusione).
Restano comunque domande senza risposta: rendere i licenziamenti individuali facili, quanto fa aumentare l’occupazione? Se l’occupazione non aumenta, anzi può diminuire ancor più con i licenziamenti facili, quanto è favorita la ripresa economica? E quanto fa risparmiare ai conti dello stato?
Sempre sui licenziamenti collettivi, nei giorni scorsi la Presidente di Confindustria, in apparente dissintonia con la richiesta di abrogare il reintegro previsto dall’art.18, ha difeso la Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, a fronte dell’ipotesi di una sua sostituzione con l’indennità di disoccupazione, per utilizzarla come cuscinetto per depotenziare opposizioni sociali e lotte conseguenti, che sarebbero ovvie se si passasse direttamente ai licenziamenti. Meglio farli a distanza di tempo, attraverso un periodo fino a 4 anni, con i lavoratori ormai rassegnati e non più in grado di opporre tante proteste ai licenziamenti automatici al termine della Cassa Integrazione.
È una contraddizione con la richiesta di modificare l’art.18? Assolutamente NO, in quanto entrambe sono figlie della stessa logica di dominio senza dover rendere conto ad alcuno del proprio operato, tutt’al più si paga una indennità economica; è l’applicazione pratica della teoria del capitalismo neo-liberista senza vincoli e controlli. In sostanza i licenziamenti individuali si pagano con un indennizzo pur di avere il potere di ricatto e dominio su ognuno, mentre quelli collettivi meglio farli a scadenze anestetizzanti, che evitino lotte sociali, ma che soprattutto sollevino le imprese dal dover rendere conto al territorio ed alla collettività. Altro che responsabilità sociale delle imprese!
Qui sta il punto: la tradizione imprenditoriale italiana è fatta in moltissimi casi di “prendi i soldi e scappa”; pochissime sono le eccezioni di imprese che hanno radicamenti sociali e nel territorio: per lo più nel settore alimentare (Ferrero, Barilla, etc.), che è anche il settore dove più presenti sono gli accordi sindacali di “partecipazione”/produttività, ed è quello che più e meglio di altri ha retto alla crisi.
Quanta differenza con le imprese tedesche! Non solo perché a suo tempo la BDI (Confindustria tedesca) abbracciò l’idea di Bad Godesberg (l’economia sociale di mercato; la codeterminazione; etc.), ma restando ad oggi, basta guardare i produttori tedeschi di auto, che riescono a garantire salari più che dignitosi, alta occupazione e profitti ragionevoli, mentre da noi si va sulle deregolamentazionI selvagge ed i bassi salari, anche con imposizioni autoritarie, vedi FIAT; al contrario in VolksWagen il mantenimento dell’occupazione è stato possibile con una flessibilità ottenuta con più part-time ed orario da 35 a 33 ore.
La verità amara è che gli imprenditori italiani si sono dedicati quasi esclusivamente (nell’ultimo decennio) con impegno ed insistenza nella ricerca del vantaggio immediato e dell’immunità da qualsiasi rendiconto, anziché dedicarsi (come hanno fatto in Scandinavia, Germania, Francia, etc.) a ricercare più innovazioni di prodotto e di processo, e conseguentemente richiamare più laureati e manodopera altamente qualificata, che sono e saranno sempre più decisivi nella competizione fondata sulla conoscenza.
(Flavio PELLIS – Segr.Gen. AReS)
Ristabiliamo innanzitutto chiarezza e verità:
- l’art. 18 non fa altro che abbassare l’applicabilità per le aziende da oltre 35 ad oltre 15 dipendenti, dando inoltre al giudice la facoltà di intimare al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato INDIVIDUALMENTE senza l’osservanza delle norme già stabilite dalla legge 604 del 1966, cioè senza “giusta causa” o “giustificato motivo” “determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva,all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, e che “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”;
- I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla legge 223 del 1991 per “ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale” e “in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, per un minimo di “almeno 5 licenziamenti”.
Quindi, NON È VERO che l’art. 18 impedisce i licenziamenti, anche per motivi economici; NON È VERO che è un ostacolo alla competitività; NON È VERO che è pernicioso per lo sviluppo dell’Italia; NON È VERO che impedirebbe investimenti esteri; NON È VERO che è un freno per la crescita, ed altre stupidaggini più o meno simili, etc. È vero invece che l’art.18 rappresenta una tutela contro i licenziamenti discriminatori.
Appare quindi, evidente e senza dubbio, che chi continua ad identificare in modo falso e strumentale, nell’art.18 lo scandalo da rimuovere, o è ignorante oppure in malafede, in quanto nasconde l’idea di cogliere l’occasione per regolare definitivamente i conti con ciò che rimane delle conquiste sindacali e di civiltà degli anni ’70, riaffermando indirettamente anche il dominio ideologico del “dio denaro”, che giustifica tutto in nome del profitto del capitalismo neo-liberista.
A dimostrazione, basterebbe ricordare il “Patto per l’Italia” del luglio 2002 tra l’allora governo Berlusconi/Bossi e Cisl–Uil (che iniziò una lunga stagione di accordi confederali separati, fino alla ricomposizione del 28 giugno scorso), che già conteneva modifiche all’art.18, che nei 4 anni successivi di legislatura non divennero mai legge; a conferma che quella manomissione era strumentale e finalizzata ad ottenere la frantumazione sindacale quale presupposto per l’indebolimento del mondo del lavoro (come è poi accaduto).
Il frenetico attivismo mediatico di molti nel chiedere la cancellazione dell’obbligo del reintegro, sostituendolo con un indennizzo economico, nasconde la vera motivazione ispiratrice: la reintroduzione dell’arbitrio, della discrezionalità assoluta, dei soprusi e delle prepotenze, da parte di qualsiasi datore di lavoro (se non fosse più obbligato al rispetto di tali norme) nei confronti di ogni lavoratore, aprendo così la strada al dominio assoluto dei “padroni” in puro stile e stampo ottocentesco, relegando i lavoratori al ruolo di sottomessi e senza “voce” (pena il licenziamento), alla loro mercè, al subire ricatti permanenti, altro che salvaguardia della dignità della persona (e del lavoratore). Un autoritarismo, gabellato per modernità e competitività; nemico della libertà (individuale) e della democrazia (la possibilità di espressione).
Un’altra forzatura sbagliata e ricorrente è quella di identificare il rapporto a tempo indeterminato come “posto fisso”. È errata, perché il “posto fisso” esiste soltanto nel pubblico impiego (tant’è che lo Statuto dei lavoratori non si applica nei rapporti di lavoro pubblici), nel privato esiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (non garantito, vedi i licenziamenti che soprattutto negli ultimi tempi, sono diventati una pratica normale e diffusa) ed oltre 40 forme di rapporti di lavoro precari. A sostegno della tesi della flessibilità nel mercato del lavoro si utilizza anche l’argomento della indisponibilità alla mobilità, cioè passare da un posto di lavoro ad un altro, ma il perché di tanta diffidenza e ritrosia deriva dal fatto che la quasi totalità dell’offerta è da lavoro stabile a lavoro instabile, anziché da stabilità a stabilità; quindi è la precarietà (con le tutele nell’inattività forzata) il vero, grande problema del mercato del lavoro, la cui soluzione passa sia per una drastica riduzione del numero dei rapporti di lavoro non stabili, sia nell’annullare il vantaggio contributivo del lavoro precario (motivo principale della sua grande diffusione).
Restano comunque domande senza risposta: rendere i licenziamenti individuali facili, quanto fa aumentare l’occupazione? Se l’occupazione non aumenta, anzi può diminuire ancor più con i licenziamenti facili, quanto è favorita la ripresa economica? E quanto fa risparmiare ai conti dello stato?
Sempre sui licenziamenti collettivi, nei giorni scorsi la Presidente di Confindustria, in apparente dissintonia con la richiesta di abrogare il reintegro previsto dall’art.18, ha difeso la Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, a fronte dell’ipotesi di una sua sostituzione con l’indennità di disoccupazione, per utilizzarla come cuscinetto per depotenziare opposizioni sociali e lotte conseguenti, che sarebbero ovvie se si passasse direttamente ai licenziamenti. Meglio farli a distanza di tempo, attraverso un periodo fino a 4 anni, con i lavoratori ormai rassegnati e non più in grado di opporre tante proteste ai licenziamenti automatici al termine della Cassa Integrazione.
È una contraddizione con la richiesta di modificare l’art.18? Assolutamente NO, in quanto entrambe sono figlie della stessa logica di dominio senza dover rendere conto ad alcuno del proprio operato, tutt’al più si paga una indennità economica; è l’applicazione pratica della teoria del capitalismo neo-liberista senza vincoli e controlli. In sostanza i licenziamenti individuali si pagano con un indennizzo pur di avere il potere di ricatto e dominio su ognuno, mentre quelli collettivi meglio farli a scadenze anestetizzanti, che evitino lotte sociali, ma che soprattutto sollevino le imprese dal dover rendere conto al territorio ed alla collettività. Altro che responsabilità sociale delle imprese!
Qui sta il punto: la tradizione imprenditoriale italiana è fatta in moltissimi casi di “prendi i soldi e scappa”; pochissime sono le eccezioni di imprese che hanno radicamenti sociali e nel territorio: per lo più nel settore alimentare (Ferrero, Barilla, etc.), che è anche il settore dove più presenti sono gli accordi sindacali di “partecipazione”/produttività, ed è quello che più e meglio di altri ha retto alla crisi.
Quanta differenza con le imprese tedesche! Non solo perché a suo tempo la BDI (Confindustria tedesca) abbracciò l’idea di Bad Godesberg (l’economia sociale di mercato; la codeterminazione; etc.), ma restando ad oggi, basta guardare i produttori tedeschi di auto, che riescono a garantire salari più che dignitosi, alta occupazione e profitti ragionevoli, mentre da noi si va sulle deregolamentazionI selvagge ed i bassi salari, anche con imposizioni autoritarie, vedi FIAT; al contrario in VolksWagen il mantenimento dell’occupazione è stato possibile con una flessibilità ottenuta con più part-time ed orario da 35 a 33 ore.
La verità amara è che gli imprenditori italiani si sono dedicati quasi esclusivamente (nell’ultimo decennio) con impegno ed insistenza nella ricerca del vantaggio immediato e dell’immunità da qualsiasi rendiconto, anziché dedicarsi (come hanno fatto in Scandinavia, Germania, Francia, etc.) a ricercare più innovazioni di prodotto e di processo, e conseguentemente richiamare più laureati e manodopera altamente qualificata, che sono e saranno sempre più decisivi nella competizione fondata sulla conoscenza.
(Flavio PELLIS – Segr.Gen. AReS)
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